Sez. L, Ordinanza n. 30226 del 20/11/2019 (Rv. 655866 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Competenza dell’organo disciplinare - Individuazione - Criteri - Massimo della sanzione irroganda - Rilevanza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 492 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)