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Sez. L - , Ordinanza n. 28111 del 31/10/2019 (Rv. 655602 - 02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Competenza - Massimo della sanzione applicabile - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655602-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare. (Fattispecie in cui è stata giudicata corretta l'individuazione della competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico, tenuto conto della sanzione massima irrogabile secondo gli artt. 492 e 494 del d.lgs. n. 297 del 1994, anziché della sanzione irrogata in concreto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Legge 16/04/1994 num. 297 art. 492, Legge 16/04/1994 num. 297 art. 494

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)