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Sez. 4, Sentenza n. 9729 del 22/05/1984 Ud. (dep. 08/11/1984) Rv. 166553 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - INSUFFICIENZA DI PROVE - SULL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166553-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - INSUFFICIENZA DI PROVE - SULL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ.*

Qualora il proscioglimento dell'imputato sia stato pronunciato per insufficienza di prove in ordine al mero elemento psicologico del reato e, quindi, senza preclusione per l'Azione risarcitoria, sussiste il diritto della parte civile ad impugnare tutte le Disposizioni della sentenza, che, anche se solo in via indiretta, possano comunque pregiudicare i suoi interessi privati. (V mass n 162670; (V mass n 900039; (V mass n 155284; (V mass n 152440).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)