Sez. 5, Sentenza n. 1877 del 18/12/1981 Ud. (dep. 22/02/1982) Rv. 152440 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULE VARIE - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI E CASI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULE VARIE - AMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI E CASI.*
Anche a seguito delle sentenze n. I del 25 gennaio 1970 e n. 29 del 27 febbraio 1972 della Corte costituzionale, l'impugnazione della parte civile deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse quando l'imputato sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato o per una causa soggettiva di non punibilità o per insufficienza di prove sull'elemento psicologico o per una causa di improcedibilità ovvero per una causa sopravvenuta di Estinzione del reato. Invero, le suddette formule di assoluzione non pregiudicano gli interessi della parte civile, perché in questi casi l'art. 25 cod. proc. pen. non pone limitazioni all'Esercizio dell'Azione in Sede civile. Viceversa la parte civile ha il diritto di invocare la sostituzione della formula censurata con altra egualmente assolutoria, nel caso in cui lo imputato sia stato assolto perché il fatto non sussiste o perché non l'ha commesso o per insufficienza di prove sul fatto o con altra formula totalmente preclusiva dell'ulteriore corso dell'Azione civile (nella specie, per aver agito nell'Esercizio di una facoltà legittima). (Conf mass n 149868; (Conf mass n 149221; (Conf mass n 129406; (Conf mass n 129405; (Conf mass n 128995; (Conf mass n 122356; (Conf mass n 122257; (Conf mass n 119434).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)