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Sez. 3, Sentenza n. 2938 del 12/12/1967 (Rv. 330621 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO DELLA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITA DI ALTRA ABITAZIONE - TRASFERIMENTO DEL CONDUTTORE ALL'ESTERO.*
Stato
decisa il 1967-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330621-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO DELLA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITA DI ALTRA ABITAZIONE - TRASFERIMENTO DEL CONDUTTORE ALL'ESTERO.*

Il conduttore perde il diritto alla proroga del rapporto locatizio, quando sia acquisita agli Atti la prova del suo definitivo trasferimento all'estero, senza che sia menzionata - proprio per il carattere definitivo del trasferimento- la dimostrazione della disponibilita di altra idonea abitazione, come richiesto dall'art.3 n.1 della legge 23 maggio 1950, n.253. L'apprezzamento della definitivita del trasferimento, implicante l'abitualita della permanenza all'estero, sfugge al Sindacato della suprema Corte, ove sia immune da vizi logici o giuridici. (Conf. 2178-56).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)