Sez. 3, Sentenza n. 3295 del 13/10/1975 (Rv. 377412 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE DI PARTE - ESAME - DOVERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE DI PARTE - ESAME - DOVERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Il giudice del merito deve prendere in esame le censure proposte contro la consulenza solo se la loro eventuale fondatezza possa condurre a conclusioni diverse ovvero suggerire l'opportunita di disporre la rinnovazione della consulenza stessa. (V 312/75, mass n 373545).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)