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Sez. 3, Sentenza n. 3295 del 13/10/1975 (Rv. 377412 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE DI PARTE - ESAME - DOVERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377412-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE DI PARTE - ESAME - DOVERE DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito deve prendere in esame le censure proposte contro la consulenza solo se la loro eventuale fondatezza possa condurre a conclusioni diverse ovvero suggerire l'opportunita di disporre la rinnovazione della consulenza stessa. (V 312/75, mass n 373545).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)