Sez. 1, Sentenza n. 312 del 27/01/1975 (Rv. 373545 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - CENSURE DELLE PARTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - SPECIFICI RILIEVI DELLE PARTI - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - CENSURE DELLE PARTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - SPECIFICI RILIEVI DELLE PARTI - NECESSITA.*
La parte che, in ordine alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, intenda muovere censure sulle quali il giudice del merito, che a quelle conclusioni si uniforma, debba motivare, e tenuta a prospettare specifici rilievi che, se ritenuti fondati, possano condurre ad una soluzione opposta o diversa, e non limitarsi a generiche affermazioni di dissenso dal parere del consulente. (V 1436/73, mass n 364150).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)