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Sez. L, Sentenza n. 3486 del 23/05/1986 (Rv. 446430 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ GIORNALISTICA DI COLLABORAZIONE REDAZIONALE - INQUADRABILITÀ NEL LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446430-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ GIORNALISTICA DI COLLABORAZIONE REDAZIONALE - INQUADRABILITÀ NEL LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*

L'attività giornalistica di collaborazione redazionale S'inquadra nello schema di un lavoro subordinato quando essa sia vincolata in ordine all'oggetto ed alle modalità della prestazione. Quando, però, il collaboratore si procuri le notizie con mezzi propri, senza Obbligo di presenza o dipendenza nella Sede della redazione, e quando le sue prestazioni siano singolarmente convenute e remunerate, in base ad una successione d'incarichi fiduciari, nel rapporto è da ravvisare un lavoro autonomo senza che a tale qualificazione osti il fatto che le prestazioni siano state eseguite con una certa continuità. (V 2085/80, mass n 405731).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)