Sez. L, Sentenza n. 2085 del 29/03/1980 (Rv. 405731 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'attivita giornalistica di collaborazione redazionale si inquadra nello schema di un lavoro subordinato quando essa sia vincolata in ordine all'oggetto ed alle modalita della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il soggetto che rende tale collaborazione presti contemporaneamente la propria opera, di carattere giornalistico o non, anche alle dipendenze di altre imprese. Quando, pero, il collaboratore si procuri le notizie con mezzi propri, senza Obbligo di presenza o dipendenza nella Sede della redazione, e quando le sue prestazioni siano singolarmente convenute e remunerate, in base ad una successione di incarichi fiduciari, nel rapporto e da ravvisare un lavoro autonomo senza che a tale qualificazione osti il fatto che le prestazioni siano state eseguite con una certa continuita. (V 5146/78, mass n 394897, sulla seconda parte; (V 1987/78, mass n 391351, sulla seconda parte; (Conf 912/75, mass n 374298, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)