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Sez. 3, Sentenza n. 7966 del 27/09/1972 Ud. (dep. 29/11/1972) Rv. 122509 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FANCIULLI E ADOLESCENTI - REQUISITI DI ETA - VIOLAZIONE DELL'ETA MINIMA PER L'AMMISSIONE AL LAVORO - REATO PERMANENTE.*
Stato
decisa il 1972-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122509-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FANCIULLI E ADOLESCENTI - REQUISITI DI ETA - VIOLAZIONE DELL'ETA MINIMA PER L'AMMISSIONE AL LAVORO - REATO PERMANENTE.*

La contravvenzione di cui agli artt 3 e 26 legge 17 ottobre 1967, n 9 77(violazione dell'eta minima per l'ammissione al lavoro)ha natura di reato permanente, giacche la sua consumazione, iniziata attraverso l'assunzione del minorenne, si protrae fino a quando il datore di lavoro non osservi la limitazione posta dalla legge per il lavoro degli infraquindicenni. Pertanto, non puo scindersi il rapporto lavorativo nelle singole giornate di prestazione dell'opera da parte del dipendente, si da ravvisare la sussistenza di altrettanti reati riuniti dal vincolo della continuazione.*

Riferimenti normativi: Legge 17/10/1967 num. 977 art. 3, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)