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Sez. 5, Sentenza n. 40051 del 24/09/2010 Ud. (dep. 12/11/2010) Rv. 248900 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Sentenza di condanna alla pena dell'ammenda in virtù di continuazione tra delitto e contravvenzione, assunta come violazione più grave - Impugnazione con appello e non con ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2010-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248900-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI

Deve essere qualificato appello e non ricorso per cassazione l'atto di impugnazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, ritenuta la continuazione tra delitto e contravvenzione e assunta quest'ultima come violazione più grave, applichi la pena dell'ammenda. (La Corte ha al riguardo osservato che, ai fini dell'operatività dell'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. - per il quale sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - il giudice di appello non deve limitarsi a fare riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo, ma deve innanzitutto verificare la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione, procedendo ad una lettura congiunta degli art. 593 cod. proc. pen. e 17 ss. cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)