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Sez. 3, Sentenza n. 40531 del 11/06/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260649 - 01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Individuazione del mezzo di impugnazione - Errore materiale sulla qualificazione della pena inflitta - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260649-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni ai fini dell'operatività dell'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. - per il quale sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - il giudice di appello non può limitarsi a fare riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo, ma deve verificare la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva qualificato come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna per reato contravvenzionale punito con pena congiunta, nel cui dispositivo era stata irrogata la sola pena dell'ammenda).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)