Sez. 6, Sentenza n. 1020 del 23/05/1967 Ud. (dep. 06/07/1967) Rv. 104948 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - INDICAZIONE DI GRAVAME DIVERSO DA QUELLO ESPERITO -INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - INDICAZIONE DI GRAVAME DIVERSO DA QUELLO ESPERITO -INAMMISSIBILITA.*
Per il principio della tassativita dei mezzi di impugnazione, elemento essenziale della dichiarazione di gravame e la esatta indicazione del rimedio esperito dalla parte; pertanto la notificazione di cui all'art 199 bis cod proc pen e nulla e la impugnazione del PM e inammissibile quando nell'avviso notificato all'imputato sia indicato erroneamente un mezzo di gravame diverso da quello effettivamente esperito. Invero, scopo della norma e quello di portare a conoscenza tutti gli elementi essenziali della impugnazione al fine di desumerne ogni causa di inammissibilita: l'avviso, nel caso di indicazione erronea del gravame, e inidoneo a garantire la instaurazione di un regolare contraddittorio perche l'imputato non ha ragione di preoccuparsi di una impugnazione che appare in concreto inammissibile. (V 101272, 102753, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)