Sez. 6, Sentenza n. 3102 del 13/10/1989 Ud. (dep. 03/03/1990) Rv. 183552 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE EX ART. 416 COD. PEN. - DIFFERENZE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE EX ART. 416 COD. PEN. - DIFFERENZE.*
Il delitto di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975 - nel quale il vincolo associativo presuppone un accordo tra almeno tre persone diretto alla creazione di un rapporto stabile finalizzato alla commissione di un numero plurimo ed indeterminato di delitti ex artt. 71, 72 e 73 della medesima legge - richiede, rispetto alla fattispecie criminosa ex art. 416 cod. pen., una minore articolazione, bastando a configurarlo quel minimum di organizzazione che consenta di rendere più efficiente la rete di mercato e più estesa la diffusione della droga. (V mass n 174138 ed ivi citate; (V mass n 172218; (Conf mass n 174833).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)