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Sez. L, Sentenza n. 5288 del 01/06/1994 (Rv. 486830 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento - Accertamento dello stato di invalidità - "Post mortem" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486830-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

In tema d'indennità di accompagnamento, l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 30 marzo 1971 n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre 1986 n. 912, non esclude che lo stato d'invalidità necessario per la concessione della provvidenza possa essere accertato in sede giudiziaria anche dopo la morte del soggetto minorato.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1986 num. 912 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)