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Sez. 2, Sentenza n. 3407 del 13/10/1976 (Rv. 382178 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA SCRITTURA DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEGLI EREDI - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1976-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382178-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA SCRITTURA DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEGLI EREDI - INEFFICACIA.*

In tema di contratti richiedenti la Forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio del documento difettante della sottoscrizione di una delle parti, fatta con il proposito di far valere il negozio in esso contenuto, puo sopperire a detta Mancanza solo qualora avvenga ad opera di quella parte, non anche degli eredi. Infatti, il destinatario della dichiarazione contrattuale sottoscritta dall'altra parte, fino a che non sottoscriva anch'egli il documento, o comunque compia detto atto equipollente della sottoscrizione, non acquisisce dalla dichiarazione medesima alcun diritto suscettibile di trasmissione. (Conf 880/70, mass n 346257; (Conf 736/68, mass n 331974).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)