Sez. 1, Sentenza n. 736 del 07/03/1968 (Rv. 331974 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA SCRITTURA DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEGLI EREDI - INEFFICACIA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- IN GENERE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA SCRITTURA DA PARTE DI UNO DEI CONTRAENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEGLI EREDI - INEFFICACIA.*
Il principio che la produzione in giudizio della scrittura, da parte di colui che non l'ha sottoscritta, costituisce accettazione della stessa, non vale in ipotesi che la produzione avvenga ad opera degli eredi del contraente che non ha sottoscritto, perche la manifestazione della volonta contrattuale, dovendo essere propria del soggetto contraente, non puo essere espressa da altri.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)