Sez. 1, Sentenza n. 11355 del 26/06/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 140014 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - VALUTAZIONE DEI SOLI ELEMENTI PREVALENTI - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - VALUTAZIONE DEI SOLI ELEMENTI PREVALENTI - LEGITTIMITA.*
Nell'Esercizio del potere discrezionale relativo alla comparazione delle circostanze, l'Obbligo della motivazione e adempiuto anche quando il giudice di merito ponga in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione a norma dell'art 133 del codice penale, in quanto in tal caso egli dimostra che il rilievo di detta circostanza e decisivo. (nella specie il giudice di merito aveva fatto riferimento, per escludere la prevalenza delle attenuanti, soltanto alla capacita a delinquere del reo ed alle modalita di attuazione dell'episodio criminoso). (V mass n 139331; (V mass n 136828).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)