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Sez. 2, Sentenza n. 6926 del 21/05/2001 (Rv. 546851 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Completamento della costruzione dal punto di vista strutturale e funzionale - Esaurimento del diritto di prevenzione - Successivo manufatto accessorio - Stabilità e consistenza - Nuova costruzione - Configurabilità - Apprezzamento del giudice del merito - Conseguenze - Inapplicabilità del diritto di prevenzione e obbligo del rispetto delle distanze dalle costruzioni del confinante.
Stato
decisa il 2001-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546851-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

In materia di distanze legali fra costruzioni, il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per un successivo manufatto, ancorché accessorio ad una preesistente costruzione, se il giudice del merito ne accerta, per stabilità e consistenza, le caratteristiche di costruzione in senso tecnico - giuridico, nel qual caso a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e conseguentemente può essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)