Sez. 2, Sentenza n. 6926 del 21/05/2001 (Rv. 546851 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Completamento della costruzione dal punto di vista strutturale e funzionale - Esaurimento del diritto di prevenzione - Successivo manufatto accessorio - Stabilità e consistenza - Nuova costruzione - Configurabilità - Apprezzamento del giudice del merito - Conseguenze - Inapplicabilità del diritto di prevenzione e obbligo del rispetto delle distanze dalle costruzioni del confinante.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE
In materia di distanze legali fra costruzioni, il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per un successivo manufatto, ancorché accessorio ad una preesistente costruzione, se il giudice del merito ne accerta, per stabilità e consistenza, le caratteristiche di costruzione in senso tecnico - giuridico, nel qual caso a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e conseguentemente può essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)