Sez. 1, Sentenza n. 2804 del 05/06/1978 (Rv. 392229 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SULL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI - MANCATA APPOSIZIONE DI SCADENZE TEMPORALI - IMPLICITO RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - ESCLUSIONE - APPOSIZIONE DI LIMITAZIONE TEMPORALE IN APPELLO SENZA GRAVAME SUL PUNTO - ILLEGITTIMITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SULL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI - MANCATA APPOSIZIONE DI SCADENZE TEMPORALI - IMPLICITO RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - ESCLUSIONE - APPOSIZIONE DI LIMITAZIONE TEMPORALE IN APPELLO SENZA GRAVAME SUL PUNTO - ILLEGITTIMITA.*
Nel procedimento di divorzio, qualora il giudice di primo grado, nel provvedere sull'Obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dei figli minori, non apponga scadenze temporali, l'Obbligo medesimo non puo ritenersi implicitamente limitato al raggiungimento della maggiore eta da parte dei figli, stante il suo protrarsi anche dopo tale evento, ove particolari condizioni ed esigenze lo rendano necessario (proseguimento di studi, disoccupazione, ecc). L'indicata limitazione temporale, pertanto, non puo essere introdotta dal giudice d'appello, in difetto di uno specifico motivo di gravame sul punto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)