Sez. 1, Sentenza n. 5874 del 07/11/1981 (Rv. 416619 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO - CESSAZIONE AUTOMATICA CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - ESCLUSIONE - PROTRAZIONE - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO - CESSAZIONE AUTOMATICA CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - ESCLUSIONE - PROTRAZIONE - LIMITI.*
L'Obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, con una appropriata collocazione in seno al corpo sociale, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione od essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito, mediante l'espletamento di attività lavorativa o ancora quando viva in altri nuclei familiari o comunità. Pertanto non può dichiararsi ex officio cessato l'Obbligo di mantenimento a seguito del raggiungimento della maggiore età se il genitore obbligato non abbia dedotto e provato che il figlio si trovi in una delle condizioni sopra indicate. (V 2804/78, mass n 392229).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)