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Sez. L, Sentenza n. 8322 del 26/07/1993 (Rv. 483304 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno, di lavoro | Riduzioni - Accertamento ai fini del diritto all'assegno di invalidità - Criteri - Applicazione al coadiutore familiare del titolare di azienda commerciale "ex" legge n. 613 del 1966 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483304-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno, di lavoro

Il principio secondo cui ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, ex art. 1 legge n. 222 del 1984, la riduzione della capacità di lavoro deve essere valutata in relazione a tutte le possibili occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, e non con riguardo alle sole mansioni di fatto svolte, trova applicazione anche per la figura del coadiutore familiare del titolare di azienda commerciale, prevista dalla legge 22 luglio 1966 n. 613.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)