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Sez. 3, Ordinanza n. 19037 del 18/04/2007 Ud. (dep. 17/05/2007) Rv. 238083 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Declaratoria di illegittimità costituzionale - Reviviscenza di precedente disposizione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238083-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Soltanto in presenza di una dichiarazione di incostituzionalità che caduchi interamente una disposizione avente come contenuto unicamente quello di abrogare altra precedente disposizione, è ipotizzabile la reviviscenza di quest'ultima, poiché la pronuncia caducatoria fa venir meno l'unico contenuto normativo della disposizione caducata, producendo l'effetto di far rivivere la previgente disposizione. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento al fenomeno successorio che ha interessato l'art. 593 cod. proc. pen., sostituito dall'art. 1 L. 46 del 2006, poi dichiarato illegittimo dalla Corte cost. con sentenza n. 26 del 2007).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 25 com. 3, Costituzione art. 136 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)