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Sez. 3, Sentenza n. 12454 del 19/07/2012 (Rv. 623358 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di finanziamento (mutuo di scopo) - Collegamento con la compravendita - Clausola di rinuncia a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del bene - Validità - Valutazione alla luce dei principi di buona fede e correttezza - Necessità.
Stato
decisa il 2012-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623358-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario, la validità (sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati) della clausola, la quale preveda l'obbligo del mutuatario di effettuare i singoli pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei termini convenuti, anche nel caso di inadempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante, che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la condizione del mutuatario che, anche di fronte alla mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)