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Sez. 1, Sentenza n. 3392 del 11/02/2011 (Rv. 616824 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mutuo di scopo finalizzato all'acquisto di un veicolo - Clausola di rinuncia del mutuatario a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del veicolo - Validità - Limiti - Valutazione alla luce della fattispecie concreta - Necessità - Invalidità per violazione del principio di buona fede - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616824-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un veicolo, la clausola di rinuncia del mutuatario a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del veicolo da parte del venditore, pur astrattamente valida, in quanto espressione della libertà negoziale, deve essere valutata alla luce della fattispecie concreta, potendo essere considerata invalida qualora violi il principio di buona fede, non sussistendo alcun interesse del mutuante diverso da quello di favorire il venditore, che tratterebbe la somma senza aver consegnato l'auto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)