Sez. 2, Sentenza n. 230 del 04/02/1970 (Rv. 345047 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - EFFICACIA VINCOLANTE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - ARBITRATO - COLLEGIALI MEDICHE - EFFICACIA VINCOLANTE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La cosidetta collegiale medica - esperibile nella procedura amministrativa precontenziosa, in materia sia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, sia di pensione d'invalidita - puo essere vincolante ed anche preclusiva dell'Azione giudiziaria, in quanto arbitrato irrituale, o perizia contrattuale o negozio di accertamento, purche l'ente previdenziale e l'assicurato abbiano conferito ai sanitari incaricati mandato congiunto ed impegnativo dell'accettazione dei risultati da essi raggiunti. (V 2268-66, massima nn 324418-324419-324420 1705-66, massima n 323335 1393-64 3379-62 2519-62 2934-62 1908-62).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)