Sez. 3, Sentenza n. 2021 del 21/06/1972 (Rv. 359164 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - PERIZIA CONTRATTUALE - COLLEGIO MEDICO - OBBLIGO DI ACCERTARNE IL RESPONSO - INCARICO AD ACCERTARE UN ELEMENTO CONTROVERSO - CONFIGURABILITA DI ARBITRATO LIBERO O DI PERIZIA CONTRATTUALE - PRECLUSIONE DELLE AZIONI GIUDIZIARIE PER IL RAPPORTO CONTROVERSO - LIMITI. *
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - PERIZIA CONTRATTUALE - COLLEGIO MEDICO - OBBLIGO DI ACCERTARNE IL RESPONSO - INCARICO AD ACCERTARE UN ELEMENTO CONTROVERSO - CONFIGURABILITA DI ARBITRATO LIBERO O DI PERIZIA CONTRATTUALE - PRECLUSIONE DELLE AZIONI GIUDIZIARIE PER IL RAPPORTO CONTROVERSO - LIMITI. *
Nel caso in cui le parti abbiano conferito ad un collegio medico il mandato di decidere un rapporto controverso, impegnandosi ad accettarne il responso come diretta espressione della loro volonta, ovvero il mandato di accertare, in base a criteri meramente tecnici e sempre con effetti vincolanti, un elemento della controversia, si rientra nello schema giuridico, rispettivamente, dell'arbitrato libero o della perizia contrattuale. In entrambi questi istituti e insita la rinunzia delle parti alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto controverso, nel senso che durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre dinanzi al giudice ordinario le azioni derivanti dal suddetto rapporto, disponendo soltanto delle azioni che possono insorgere dalla procedura medesima. (nella specie le parti, secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito, avevano convenuto, con una specifica clausola del contratto di Assicurazione contro gli infortuni, che, per il caso di divergenza sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, ovvero del grado e della durata dell'inabilita, di conferire ad un collegio di tre medici il mandato di decidere a norma e nei limiti di polizza). (V 230'70, mass n 345047; 2268'66, mass n 324419).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)