Sez. U, Sentenza n. 13003 del 09/12/1992 (Rv. 479937 - 01)
Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | Dipendenti delle amministrazioni provinciali - Docenti presso scuole secondarie statali - Attività - Svolgimento - Iscrizione all'albo dei geometri - Ammissibilità - Professione - Esercizio - Ammissibilità - Condizioni.
Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere
Nei confronti di dipendente di amministrazione provinciale che svolga attività di docente presso scuole secondarie statali non sussiste incompatibilità assoluta con l'esercizio della professione a norma dell'art. 241, comma terzo, del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto in ragione della suddetta attività trovano applicazione anche per detto dipendente gli artt. 92, sesto comma, e 118 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 477 (rientranti nei limiti della delega conferita con legge 30 luglio 1973 n. 477 e quindi manifestamente non in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.), i quali, nel concorso di determinate condizioni, consentono al personale docente nelle scuole statali l'esercizio della libera professione. Pertanto, a tale dipendente non può essere negata l'iscrizione all'albo dei geometri ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, né, quando a ciò sia stato autorizzato dal capo dell'istituto scolastico, l'esercizio della professione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241, Legge 30/07/1973 num. 477 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 92 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)