Sez. 5, Sentenza n. 12229 del 14/05/1976 Ud. (dep. 24/11/1976) Rv. 134840 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO.*
L'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art 216 n 2 RD 16 marzo 1942, n 267, consiste nella intenzione del fallito di rendere impossibile o difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari mediante la sottrazione, la distruzione o la falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili o mediante la irregolare tenuta degli stessi, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto in danno dei creditori. Quando fa difetto nell'agente tale specifico intento, la irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e punita come bancarotta semplice, ai sensi dell'art 217 comma secondo RD 16 marzo 1942, n 267.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)