diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2139 del 11/04/1981 (Rv. 412864 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - MENSILITA AGGIUNTIVE E PREMIO ANNUALE - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412864-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - MENSILITA AGGIUNTIVE E PREMIO ANNUALE - COMPUTABILITA.*

L'indennita di buonuscita in favore dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie che non abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dagli artt 26 e 27 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148 con riferimento allo stipendio o paga ultimi raggiunti, deve essere liquidata, alla stregua della sentenza 28 maggio 1975 n 124 della Corte costituzionale, con i criteri imperativi fissati per l'indennita di anzianita dagli artt 2120 e 2121 cod civ, computando, oltre alla retribuzione, tutti gli emolumenti accessori della medesima, corrisposti con continuita, quali le mensilita aggiuntive ed il premio annuale. (Conf 2236/80, mass n 405909; (Conf 2300/79, mass n 398641).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)