Sez. L, Sentenza n. 2300 del 23/04/1979 (Rv. 398641 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA IN FAVORE DEGLI AUTOFERROTRANVIERI CHE NON ABBIANO MATURATO DIRITTO A PENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA IN FAVORE DEGLI AUTOFERROTRANVIERI CHE NON ABBIANO MATURATO DIRITTO A PENSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'indennita di buonuscita, in favore dei dipendenti delle aziende ferrotranviarie che non abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dagli artt 26 e 27 dell'allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148, con riferimento allo stipendio o paga ultimi raggiunti, deve essere liquidata, alla stregua della sentenza 28 maggio 1978 n 124 della Corte costituzionale, con i criteri imperativi fissati per l'indennita di anzianita dagli artt 2120 e 2121 cod civ, computando, oltre alla retribuzione, tutti gli emolumenti accessori della medesima, corrisposti con continuita, quali la tredicesima, la quattordicesima e la quindicesima mensilita e altri eventuali. (Conf 5476/78, mass n 395544).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)