diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 11/04/1978 (Rv. 391100 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE ALL'EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA RETRIBUZIONE O DELLA PENSIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI QUANTITATIVI E DI TITOLO DETTATI DA ALTRE LEGGI ALLA DETRAIBILITA DI TALI TRATTAMENTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391100-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE ALL'EX CONIUGE DI UNA QUOTA DELLA RETRIBUZIONE O DELLA PENSIONE - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI QUANTITATIVI E DI TITOLO DETTATI DA ALTRE LEGGI ALLA DETRAIBILITA DI TALI TRATTAMENTI - INSUSSISTENZA.*

Le norme speciali, ancora vigenti nel nostro ordinamento, le quali prevedono la perdita del diritto alla pensione di reversibilita per il coniuge separato per sua colpa, non comportano anche la perdita di altri diritti, come quello agli alimenti o all'assegno di divorzio, che discendono da titoli diversi. Conseguentemente, in base alla forza innovatrice delle norme sul divorzio, il giudice puo disporre l'attribuzione all'ex coniuge di una quota della retribuzione o della pensione senza esser vincolato dai limiti quantitativi e di titolo dettati da altre leggi alla detraibilita di tali trattamenti, dovendo sostituirsi alla valutazione operata in via preventiva per singoli cespiti dalla legge, una valutazione condotta, caso per caso, in relazione al reddito complessivo del soggetto obbligato e del soggetto beneficiario. (V 1828/76, mass n 380614).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)