diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1828 del 21/05/1976 (Rv. 380614 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE - REDDITO DEL CONIUGE OBBLIGATO - PENSIONI DI GUERRA - COMPUTABILITA - LIMITI EX LEGGE N 180 DEL 1950 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380614-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE - REDDITO DEL CONIUGE OBBLIGATO - PENSIONI DI GUERRA - COMPUTABILITA - LIMITI EX LEGGE N 180 DEL 1950 - INAPPLICABILITA.*

Nella Determinazione quantitativa dell'assegno di divorzio, il giudice puo tenere conto, tra i redditi del coniuge obbligato, dei proventi pensionistici di guerra, poiche la loro non computabilita tra i redditi del beneficiario, stabilita dall'art 27 della legge n 313 del 1968, non riguarda il caso in cui essi debbano essere destinati alle necessita della moglie e dei figli del beneficiario stesso; tanto e vero che l'art 24 della stessa legge dispone l'aumento dei detti proventi se il beneficiario abbia moglie e figli, anche maggiorenni e non conviventi. Ne, nella destinazione parziale dei detti proventi all'assegno di divorzio, valgono i limiti quantitativi stabiliti dall'art 2 DPR n 180 del 1950 in materia di sequestrabilita e pignorabilita delle pensioni.*

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 2 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 313 art. 24, Legge 18/03/1968 num. 313 art. 27, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)