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Sez. 1, Sentenza n. 12043 del 21/11/1995 (Rv. 494737 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Notificazione - Mancato reperimento del destinatario - Deposito nella casa municipale del comune sede di domicilio fiscale - Regolarità.
Stato
decisa il 1995-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494737-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

La notificazione dell'avviso di accertamento, in tema d'imposta di ricchezza mobile, è validamente effettuata nel comune del domicilio fiscale indicato dal contribuente con la dichiarazione annuale, mediante deposito nella casa municipale in caso di mancato reperimento di luoghi riferibili al destinatario, mentre non è rilevante una successiva variazione del domicilio stesso che non sia stata comunicata all'ufficio almeno trenta giorni prima (art. 38 lettera c e lettera f del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)