Sez. L, Sentenza n. 5006 del 27/04/1992 (Rv. 476995 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia - Rilevanza - Accertamento della malattia mediante i competenti istituti previdenziali - Obbligo del giudice - Insussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può costituire elemento idoneo a dimostrare la insussistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, e quindi una violazione degli obblighi contrattuali tale da concretare una giusta causa di licenziamento, né l'esistenza o meno della malattia deve essere necessariamente verificata a tal fine attraverso l'intervento dei competenti istituti previdenziali, non vigendo in proposito alcun principio che vincoli ad uno specifico controllo sanitario l'accertamento da parte del giudice delle condizioni fisiche del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)