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Sez. 1, Sentenza n. 24642 del 06/10/2008 (Rv. 604854 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Decadenza per incompatibilità - Scioglimento del Consiglio comunale - Cessazione della materia del contendere - Declaratoria della Cassazione - Condizioni - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Esame della fondatezza del medesimo per regolare le spese, secondo il principio della soccombenza virtuale - Necessità.
Stato
decisa il 2008-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604854-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI

Nei giudizi in materia elettorale, aventi ad oggetto la sussistenza di una causa di ineleggibilità od incompatibilità con la carica di consigliere comunale, deve esser dichiarata, anche in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere se emerga dagli atti che il mandato elettorale è scaduto (nella specie per lo scioglimento del Consiglio comunale). Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, pur dovendosi procedere ugualmente all'esame di esso per regolare le spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)