diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 489 del 18/01/2000 (Rv. 532920 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Decadenza per incompatibilità - Scadenza del mandato in corso di giudizio - Cessazione della materia del contendere - Declaratoria della Cassazione - Condizioni - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Esame della fondatezza del medesimo per regolare le spese, secondo il principio della soccombenza virtuale - Necessità.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532920-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI

Deve esser dichiarata, anche in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere sulla legittimità della delibera di decadenza, per incompatibilità, dalla carica di consigliere comunale se, senza necessità di ulteriori accertamenti e incontestatamente, emerge dagli atti che il mandato elettorale è scaduto. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, pur se occorre procedere ugualmente all'esame di esso per regolare le spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)