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Sez. 3, Sentenza n. 45450 del 18/07/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 260865 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Supporti audiovisivi - Mancanza del contrassegno S.i.a.e. - Prova della duplicazione o riproduzione abusiva - Elementi di valutazione - Indicazione - Espletamento di perizia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260865-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

In tema di tutela del diritto d'autore, la mancanza del contrassegno S.i.a.e. non può valere come indizio dell'avvenuta consumazione dell'illecito di abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi, ma la prova di tale fatto può essere comunque raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in vendita, le modalità dell'offerta al pubblico (nella specie, nel corso di una fiera), l'utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento, nonché l'assenza di loghi o marchi del produttore, non essendo invece necessario l'espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)