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Sez. 5, Sentenza n. 16896 del 24/07/2014 (Rv. 632140 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Determinazione del reddito d'impresa - Accertamenti bancari - Ricavi - Nozione - Operazioni attive e passive - Costi ed oneri deducibili - Deduzione in via presuntiva - Esclusione - Onere d'indicazione a carico del contribuente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632140-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un'attività d'impresa, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, la cui eventuale indicazione e prova è a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)