Sez. 1, Sentenza n. 1952 del 24/02/1988 (Rv. 457853 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OBBLIGO DELLA PREVENTIVA CONVOCAZIONE DEI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO - PORTATA - ESISTENZA DI UN RAPPORTO SIGNIFICATIVO CON IL MINORE - NECESSITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - OBBLIGO DELLA PREVENTIVA CONVOCAZIONE DEI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO - PORTATA - ESISTENZA DI UN RAPPORTO SIGNIFICATIVO CON IL MINORE - NECESSITÀ.*
Ai fini della dichiarazione dello stato d'adottabilità, l'Obbligo della preventiva convocazione dei parenti entro il quarto grado, previsto dall'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184 anche quando consti l'esistenza dei genitori, postula che risulti in atto un "rapporto significativo con il minore", cioè un legame affettivo che presenti manifestazioni d'interesse ed assistenza verso il minore stesso (ancorché inadeguate per neutralizzare lo stato d'abbandono). Tale Obbligo, pertanto, non può discendere dalla mera circostanza che il parente abbia effettuato visite sporadiche (nella specie, accompagnando la madre del minore presso l'istituto in cui era ricoverato), mentre l'eventuale accentuazione del rapporto, in epoca successiva a quella in cui deve essere riscontrata l'esistenza o meno del dovere di convocazione, può spiegare Rilevanza solo al diverso fine della indagine sulla situazione d'abbandono.*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)