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Sez. 1, Sentenza n. 4625 del 23/05/1997 (Rv. 504660 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Parenti entro il quarto grado - Legittimazione ad essere convocati nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità - Condizioni - Esistenza in atto di rapporto "significativo" - Estremi - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504660-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI

I parenti entro il quarto grado che, a norma dell'art. 12 della legge n. 184 del 1983, devono essere sentiti nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, sono esclusivamente quelli per i quali risulti in atto un rapporto "significativo" con il minore, cioè un legame affettivo duraturo, con manifestazioni d'interesse ed assistenza verso i minori.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)