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Sez. 6, Sentenza n. 11142 del 26/09/1985 Ud. (dep. 22/11/1985) Rv. 171186 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO ANCHE IN ASSENZA DI IMPUGNAZIONE DEL P.M. - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171186-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO ANCHE IN ASSENZA DI IMPUGNAZIONE DEL P.M. - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudice di appello può e deve dichiarare anche di ufficio l'incompetenza del giudice di primo grado quando questi, per errore, abbia giudicato un reato che esulava dalla sua Competenza. Tale dichiarazione non comporta alcuna "reformatio in peius", anche in assenza di impugnazione del PM, in quanto la sentenza di appello in questo caso non aggrava quella di primo grado, ma la annulla. Nè può considerarsi aggravio della posizione dell'imputato la trasmissione degli Atti al PM, la cui iniziativa è obbligatoria e non può essere ostacolata dall'imputato. (Conf mass n 161554).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)