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Sez. 2, Sentenza n. 10447 del 27/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161554 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161554-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudice d'appello può e deve dichiarare, anche di ufficio, la incompetenza del giudice di primo grado, quando questi, per errore, abbia giudicato un reato che esulava dalla sua Competenza. Ciò non comporta alcuna "reformatio in peius", anche in assenza di impugnazione del P.m., in quanto una siffatta sentenza di appello non aggrava quella di primo grado, ma la annulla. Nè può considerarsi aggravio della posizione dell'imputato la trasmissione degli Atti al P.m., la cui iniziativa è obbligatoria e non può essere ostacolata dall'imputato. (V mass n 140836; (V mass n 140838; (V mass n 145218; (V mass n 148391; (Conf mass n 145609).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)