Sez. 6, Sentenza n. 1770 del 30/04/1997 Cc. (dep. 27/08/1997) Rv. 208842 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE | Dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto ai sensi dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. - Fini cautelari - Utilizzabilità - Applicazione dei limiti di utilizzabilità previsti dall'art. 63 cod. proc. pen. - Esclusione - Inutilizzabilità limitata alla fase del dibattimento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE
Sono pienamente utilizzabili, a fini cautelari, le dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza della perquisizione e subito dopo confermate alla presenza del difensore di ufficio. Le dichiarazioni cui fa riferimento il settimo comma dell'art. 350 cod.proc.pen., per le quali l'ordinamento pone limiti all'utilizzabilità solo in sede dibattimentale, sono infatti radicalmente diverse da quelle cui fa riferimento il quinto comma dello stesso articolo, che non possono essere né documentate né utilizzate se non per la immediata prosecuzione delle indagini. Nè alle dichiarazioni rese nelle condizioni indicate dall'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. sono applicabili i limiti previsti dall'art. 63 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)