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Sez. 3, Sentenza n. 2230 del 15/05/1996 Cc. (dep. 02/07/1996) Rv. 205367 - 01

Misure cautelari - Personali | Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza - Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria - Utilizzazione ai fini cautelari - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205367-01

Misure cautelari - Personali

Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ai sensi dell'art. 350, settimo comma, cod. proc. pen., se assunte senza il difensore, non sono utilizzabili ai fini del giudizio (salvo quanto previsto dall'art. 503, terzo comma, cod. proc. pen.) e, quindi, non hanno rilevanza probatoria ai fini della decisione, ma possono essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari; ne consegue che possono ritualmente essere poste a fondamento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di una misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)