Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 23/04/1971 Ud. (dep. 25/06/1971) Rv. 118558 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE - DANNI - ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE O DI NON DOVERSI PROCEDERE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - STATUIZIONE CONTENUTA IN DETTA SENTENZA - ILLEGITTIMITA.*
PARTE CIVILE - IN GENERE - DANNI - ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE O DI NON DOVERSI PROCEDERE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - STATUIZIONE CONTENUTA IN DETTA SENTENZA - ILLEGITTIMITA.*
Dal coordinato disposto degli artt 23 e 489 cod proc pen si evince che, non potendo il giudice penale decidere sull'Azione civile quando il procedimento si concluda con sentenza assolutoria o con sentenza che dichiari di non doversi procedere, detto giudice non puo, di conseguenza, statuire in ordine al diritto della parte civile a ottenere il rimborso delle spese dei gradi del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)