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Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 23/04/1971 Ud. (dep. 25/06/1971) Rv. 118558 - 01

PARTE CIVILE - IN GENERE - DANNI - ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE O DI NON DOVERSI PROCEDERE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - STATUIZIONE CONTENUTA IN DETTA SENTENZA - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118558-01

PARTE CIVILE - IN GENERE - DANNI - ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE - SENTENZA DI ASSOLUZIONE O DI NON DOVERSI PROCEDERE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - STATUIZIONE CONTENUTA IN DETTA SENTENZA - ILLEGITTIMITA.*

Dal coordinato disposto degli artt 23 e 489 cod proc pen si evince che, non potendo il giudice penale decidere sull'Azione civile quando il procedimento si concluda con sentenza assolutoria o con sentenza che dichiari di non doversi procedere, detto giudice non puo, di conseguenza, statuire in ordine al diritto della parte civile a ottenere il rimborso delle spese dei gradi del giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)