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Sez. 3, Sentenza n. 38748 del 11/07/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 226542 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Misure alternative alla detenzione - Criterio della proporzione alla sanzione irrogabile - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226542-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

Nel caso di applicazione di misure alternative alla detenzione quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora la valutazione del giudice ai fini dell'art. 275 comma 2 cod. proc. pen. deve riguardare la proporzionalità all'entità del fatto e non anche alla durata della sanzione in concreto irrogabile, trattandosi di sanzioni meno afflittive per le quali non opera la preclusione derivante dalla ingiustizia della detenzione oltre la durata della pena detentiva inflitta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)