Sez. 4, Sentenza n. 2389 del 05/07/1999 Cc. (dep. 13/03/2000) Rv. 215875 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Divieto nel caso di previsione di sentenza condizionalmente sospesa - Riferibilità alle misure della permanenza in casa e collocamento in comunità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In materia di misure cautelari per i minorenni, l'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., secondo cui "non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena" è riferibile alla sola custodia cautelare in carcere e non anche alle misure introdotte dagli artt. 21 e 22 del rito minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448); e ciò perché secondo quanto espressamente stabilito rispettivamente dai commi quarto e terzo delle cit. disposizioni, con queste ultime misure il minore viene considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini della durata massima della misura e del calcolo della pena da scontare, mentre per il resto è considerato libero anche se sottoposto a prescrizioni ed obblighi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 21 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 22 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)