Sez. 5, Sentenza n. 8092 del 02/04/2010 (Rv. 612680 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Agevolazioni - Ex art. 9 d.lgs. n. 504 del 1992 - In favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli - Periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 58 d.lgs. n. 446 del 1997 - Iscrizione dei contribuenti negli elenchi SCAU - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
Le agevolazioni tributarie di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, il quale stabilisce varie riduzioni dell'ICI per i terreni agricoli, in favore dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli che li possiedono, con riferimento alle annualità d'imposta anteriori all'entrata in vigore dell'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale ha stabilito la necessità del requisito dell'iscrizione di tali contribuenti negli appositi elenchi comunali (cd. SCAU), sono applicabili anche ai soggetti non iscritti a tale elenco, atteso che tale disposizione, introdotta a garanzia del sistema fiscale, non ha carattere retroattivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)