Sez. 5, Sentenza n. 19130 del 28/09/2016 (Rv. 641103 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Terreni ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Onere probatorio - Contenuto.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la riduzione per i terreni agricoli, prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, รจ subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi presso l'I.N.P.S., e della conduzione diretta dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST., Legge 19/01/1963 num. 9 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)